Acquisire la Cittadinanza Italiana

Servizio attivo

Come diventare cittadini italiani

A chi è rivolto

A chi intende aquisire la cittadinanza italiana.

Descrizione

La cittadinanza italiana si acquista automaticamente per:

  • NASCITA
    • E' cittadino italiano per nascita 
    • Il figlio di padre o di madre italiani 
    • Chi è nato nel territorio della Repubblica da entrambi i genitori ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la Legge dello Stato di loro appartenenza 
    • Precisato ancora, che è considerato cittadino Italiano per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza 
  • FILIAZIONE E RICONOSCIMENTO DI PATERNITA' O MATERNITA'
    Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme di Legge.
    Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione d'efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
    Tali disposizioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti. 
  • ADOZIONE
    Acquisisce la cittadinanza lo straniero minore di età adottato da cittadino italiano.
    Se interviene la revoca per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza, a condizione che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
    Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana, mentre se la revoca interviene dopo il compimento del 18° anno di età, questi, se in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti, potrà rinunciare alla cittadinanza italiana entro 1 anno dalla revoca. 

Si acquisisce a domanda per

  • BENEFICIO DI LEGGE
    Lo straniero nato in Italia, che sia stato residente legalmente senza alcuna interruzione fino al 18° anno di età, diventa cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del 19° anno continuando a tenere la residenza legale alla data della stessa dichiarazione.
    Lo straniero o apolide del quale il padre, la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado siano stati cittadini italiani per nascita, diviene cittadino italiano se osserva una delle seguenti condizioni: 
    • Presta effettivo servizio militare di leva o equiparato, per tutta la durata prevista, e dichiara preventivamente di volere acquistare la cittadinanza italiana 
    • Accetta un impiego alle dipendenze dello Stato, con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, in Italia o anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana 
    • Risiede legalmente da almeno due anni al compimento della maggiore età e dichiara, entro il compimento del 19° anno di voler acquistare la cittadinanza italiana, continuando a tenere la residenza legale alla data della stessa dichiarazione 
  • NATURALIZZAZIONE
    Con decreto del Capo dello Stato può essere concessa la cittadinanza italiana: 
    • Allo straniero, residente legalmente in italia da almeno 3 anni, che sia nato in Italia o del quale uno dei genitori o degli ascendenti in linea retta sia stato cittadino italiano per nascita, semprechè non si presenti la circostanza indicata al punto 3 dell'acquisto per beneficio di Legge 
    • Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, residente legalmente in italia da almeno 5 anni dopo l'adozione 
    • Allo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno 5 anni, con retribuzione a carico del bilancio dello Stato 
    • allo straniero cittadino di uno stato membro della Comunità Europea, residente legalmente in Italia da almeno 4 anni e all'apolide o allo straniero extracomunitario, residenti legalmente in Italia rispettivamente da almeno 5 o 10 anni 
    • Allo straniero che abbia reso all'Italia notevoli servigi oppure quando ricorrano interessi eccezionali dello Stato 
  • NATURALIZZAZIONE A SEGUITO DI MATRIMONIO
    Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana se risiede legalmente in Italia da almeno 6 mesi oppure, se risiede all'Estero, dopo 3 anni dalla celebrazione di matrimonio, sempreché non vi sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e non sussista separazione legale. 

Come si perde
 

  • PER RINUNCIA
    • da parte dell'adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottante, semprechè detenga o riacquisti un'altra cittadinanza 
    • da parte del cittadino italiano, qualora risiedao stabilisca la propria residenza all'estero e se possiede, acquista o riacquista un'altra cittadinanza 
    • al raggiungimento della maggiore età da parte di chi ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, alla condizione che detenga un'altra cittadinanza 
  • AUTOMATICAMENTE
    • per arruolamento volontario nell'esercito di uno stato straniero o per svolgimento di un incarico pubblico presso uno stato estero malgrado il divieto espresso dal Governo italiano; o se durante lo stato di guerra con uno stato estero, il cittadino abbia prestato servizio militare o volto un incarico pubblico o acquistato la cittadinanza di quello stato 
    • in caso di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottato, purchè questi detenga o riacquisti un'altra cittadinanza 

Come si riacquista

  • A DOMANDA
    • se presta effettivo servizio militare di leva o equiparato, per tutta la durata prevista, in Italia o accetta un impiego statale italiano, anche all'estero, con retribuzione a carico del bilancio dello Stato e dichiara di volerla riacquistare, nel primo caso preventivamente 
    • se dichiara di volerla riacquistare e, entro 1 anno da tale dichiarazione, stabilisce la residenza in Italia se non vi ha già provveduto in precedenza 
    • se l'ha perduta per non aver ottemperato all'intimazione del Governo italiano di abbandonare l'impiego o la carica alle dipendenze dello Stato o Ente estero ovvero il servizio militare dello Stato estero semprechè, in entrambi i casi, abbia stabilito da almeno 2 anni la propria residenza in Italia, provi di aver abbandonato l'impiego, la carica o il servizio militare e dichiari espressamente di volerla riacquistare 
  • AUTOMATICAMENTE
    dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

Come fare

Le istanze per l'acquisto o la concessione della cittadinanza debbono essere presentate presso la prefettura competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'Autorità Consolare.

Cosa serve

    Simbolo indicante l’acquisto della Cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino/a italiano/a
    Simbolo indicante l’acquisto della Cittadinanza italiana per residenza nel territorio della Repubblica
    (i documenti contrassegnati con l’asterisco ( * ) possono essere autocertificati)

     Istanza per l’acquisto della cittadinanza da compilarsi su un modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato (in bollo)
     Estratto dell’atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità del richiedente
        Certificato Generale del Casellario Giudiziale (in bollo) (*)
        Certificato di Stato di famiglia (in bollo) (*)
        Certificato storico di residenza. Se i Comuni di residenza legale sono stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico storico per ogni Comune (in bollo)(*)
        Copia autenticata dei modd. 740 o 101 del triennio antecedente la domanda, ovvero certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda. L’autentica del mod. 740 dovrà essere eseguita dall’ufficiale delle imposte dirette presso il quale è stato presentato l’originale del modello stesso (*)
        Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto (**).Qualora l’ordinamento del Paese di origine non preveda il rilascio di tale certificazione, va prodotto atto notorio. In tale atto il dichiarante dovrà attestare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico nel Paese di origine; in questo caso, il dichiarante dovrà, inoltre, produrre un’attestazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare nella quale si attesti la "non previsione" del Paese di origine dell’istituto della certificazione penale
        Dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine, da compilare su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura
        Dichiarazione autorizzativa per le competenti autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche Italiane accreditate presso lo Stato di appartenenza, da compilare su modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura
        Certificato di cittadinanza italiana del coniuge (in bollo) (***)
        Certificato di svincolo dalla cittadinanza di origine (come indicato nel Decreto del Ministro dell’Interno in data 22.11.1994): limitatamente alle ipotesi in cui la propria cittadinanza non si perda automaticamente con l’acquisto volontario di una straniera

Dovrà essere esibito dall’interessato solo dopo il formale invito da parte del Ministero dell’Interno – Divisione Cittadinanza e non all’atto della presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.
(*) Documenti autocertificabili ex art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come integrato dall’art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 concernente il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
(**) Documento autocertificabile solo per i cittadini comunitari.
(***) Documento autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (la firma deve essere apposta dinanzi all’addetto che riceve l’istanza). Verranno poi richiesti d’ufficio, a cura dell’autorità ricevente l’istanza, i seguenti documenti:
        Carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso la Pretura competente per territorio in relazione alla località di residenza dell’interessato
        Carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio in relazione alla località di residenza dell’istante
        Dati relativi all’ingresso e al soggiorno dell’interessato
        Estratto dai registri di matrimonio del Comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo atto (non certificato o copia dell’atto di matrimonio)Si precisa, che l’interessato, per abbreviare l’iter del procedimento, può sempre esibire o inviare per via telematica copia, ancorchè non autenticata, dei certificati in suo possesso –anche richiesti d’ufficio- ma non ha un onere in tal senso, perché l’amministrazione è tenuta a procedere autonomamente

Cosa si ottiene

.L'acquisizione della cittadinanza italiana.

Tempi e scadenze

Il servizio non ha fasi o scadenze

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza italiana e la prestazione del giuramento previste dalle norme di Legge in materia sono rese all'ufficiale dello stato civile del Comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'Autorità Diplomatica o Consolare del luogo di residenza. Tali dichiarazioni vengono trascritte nei registri di cittadinanza e annotate a margine dell'atto di nascita.

Ulteriori informazioni

Normativa di Riferimento

  • Legge 5.2.1992 n. 91
  • D.P.R. 12.10.1993 n. 572
  • D.P.R. 18.4.1994 n. 362

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Servizi Demografici e Protocollo

Piazza Maggiore, 7, 26010 Casaletto Vaprio CR, Italia

Telefono Int.1: 0373273100
Email: demografici@comune.casalettovaprio.cr.it

Pagina aggiornata il 20/05/2024