Visti tutti i documenti acquisiti dall'ufficio, l'Ufficiale dello Stato Civile cinto della sciarpa tricolore, celebra il matrimonio. Chiede agli stessi, alla presenza dei testimoni, se intendono prendersi come legittimi sposi ed a risposta affermativa ne dichiara l'unione. Dopodichè, sempre alla presenza dei testimoni, legge agli sposi gli articoli 143, 144, 147 del Codice Civile relativi ai diritti e ai doveri reciproci, all'indirizzo della vita familiare, alla residenza della famiglia e ai doveri verso i figli.
Al momento del matrimonio viene redatto l'atto che, finita la cerimonia, viene sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall'Ufficiale dello Stato Civile.
Nel limite del possibile, i matrimoni vengono concordati con i futuri sposi nei giorni e negli orari da loro preferiti. Celebrato il matrimonio, se gli sposi, o uno di essi risiede in altro Comune, l'Ufficiale dello Stato Civile trasmette nel giorno successivo alla eseguita celebrazione, copia autentica dell'atto di matrimonio, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza degli sposi ai fini della trascrizione, da avviso agli Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni di nascita degli sposi ai fini dell'annotazione sugli atti di nascita.
L'unione in matrimonio perdura fino allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarato con sentenza del Tribunale. La sentenza sarà esecutiva a trenta giorni dalla notifica ed efficace a tutti gli effetti civili dal giorno in cui viene annotata a margine dell'atto di matrimonio.