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Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
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Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
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Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006, per “recupero” si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
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Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006, per “recupero di materia” si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
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Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all’allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
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Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
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Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui ai commi 1 e 2 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno (entro il 31 maggio per il solo anno 2021), con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
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La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
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La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 8, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
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Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 8, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
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Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune ed all’affidatario del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo. Il comune riprende la gestione, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull’organizzazione del servizio con riferimento alle modalità ed ai tempi di svolgimento dello stesso.
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Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.
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Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
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La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile per l’intero anno solare, oltre gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione.
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Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, che dichiarano al Comune di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata l’esenzione totale della tariffa del tributo.
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Sono in ogni caso escluse le utenze che non possono, per legge, installare impianti.
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L’esenzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio; in caso di disinstallazione di impianti, l’esenzione decorre dalla data di presentazione al Comune della relativa dichiarazione.
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Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare dell’esenzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.
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L’agevolazione opera nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tassa sui rifiuti.